A causa del Covid-19, dal 23.02.2020 i termini riguardanti gli obblighi da osservare per fruire dei benefici per l’acquisto della prima casa sono stati via via sospesi fino allo scorso 30.10 e ora hanno ripreso l’ordinaria decorrenza.
Dal 31.10.2023, dopo una sospensione durata oltre 3 anni, sono ricominciati a decorrere i termini da osservare nell’ambito della normativa riguardante l’acquisto della prima casa e il relativo credito d’imposta. Dopo un susseguirsi di sospensioni e proroghe delle stesse, causa Covid-19, iniziate il 23.02.2020 e giunte fino al 31.03.2022, relative ai termini concernenti la spettanza o il mantenimento delle agevolazioni prima casa, la legge di conversione del D.L. 198/2022, c.d.
Milleproroghe, ha poi stabilito una sospensione retroattiva per il periodo compreso tra il 1.04.2022 e il 30.10.2023, cosicché, senza soluzione di continuità, i predetti termini sono rimasti sospesi dal 23.02.2020 al 30.10.2023 per complessivi 44 mesi. Oggetto della sospensione sono stati i termini seguenti:
● periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente ha l’obbligo di trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l’abitazione che ha beneficiato delle agevolazioni;
● termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici prima casa nei 5 anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale, al fine di non decadere dal beneficio fruito in origine;
● termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, nel caso quest’ultima sia stata acquistata a sua volta fruendo dei benefici prima casa;
● il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, stabilito per il riacquisto di un’altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, del credito d’imposta previsto dall’art. 7 L. 448/1998 (un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato). Pertanto, i termini a suo tempo sospesi sono iniziati nuovamente a decorrere dal 31.10.2023.
Ad esempio, nel caso di acquisto con impegno dell’acquirente a trasferire la residenza nel Comune dove si trovava l’abitazione acquisita, il termine di 18 mesi rimaneva sospeso nel periodo tra il 23.02.2020 e il 30.10.2023. Per cui, se l’acquisto fosse avvenuto prima della sospensione, ad esempio il 23.01.2020, il termine per il cambio di residenza sarebbe scaduto il 23.07.2021, ma a causa delle varie sospensioni il termine è rimasto interrotto dal 23.02.2020 e ha ripreso il decorso il 31.10.2023: dunque, nel caso dell’esempio, scadrà il 31.01.2025 (17 mesi dal 31.10.2023).
Ovviamente, se l’acquisto fosse avvenuto nel corso del periodo di sospensione, i 18 mesi avrebbero dovuto conteggiarsi ordinariamente dal 31.10.2023.