Per l’Amministrazione finanziaria, la successiva vendita degli immobili genera vantaggi fiscali indebiti.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 456 di ieri, ha qualificato come abusiva la cessione di
un complesso immobiliare veicolato in una società newco, tramite una scissione parziale, trasformata in
società semplice con le agevolazioni di cui all’art. 1 commi 100-105 della L. 197/2022.
La fattispecie concerne, precisamente, la sequenza di operazioni così strutturata: scissione parziale proporzionale con attribuzione a una società newco di un complesso immobiliare; trasformazione agevolata in società semplice della newco, con determinazione delle plusvalenze tassate all’8% sulla base del valore catastale; successiva cessione del complesso immobiliare da parte della newco società semplice risultante dalla trasformazione, senza il realizzo di plusvalenze a norma dell’art. 67 comma 1 lett. b) del TUIR; liquidazione e cancellazione della newco.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’insieme delle operazioni si sostanzierebbe in una fattispecie abusiva ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000 in quanto realizzativa di un vantaggio fiscale indebito, priva di sostanza economica e la cui essenzialità è il solo conseguimento di un vantaggio fiscale.